Cassazione, Sentenza n. 20163 del 16 novembre 2012.
Il lavoratore licenziato
(nello specifico si trattava di un bancario) , per difendersi, può utilizzare
corrispondenza e documenti aziendali riservati, nel caso in cui il datore di
lavoro non si sia comportato correttamente, in quanto finalizzata all'esercizio
di diritti.Se il datore di lavoro ha adottato un atteggiamento vessatorio non
può invocarne l'abusivo impossessamento nè la violazione dell'obbligo di
fedeltà.
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