LA NOTIZIA
BUONA...
La Corte Costituzionale boccia il prelievo del 2,50%
per il Tfr sugli stipendi dei dipendenti pubblici
con
sentenza n. 223/2012 deposita in data 11.10.2012, la Corte
Costituzionale dichiara illegittima la trattenuta del 2,50% della base
retributiva operata dal datore di lavoro nei confronti dei lavoratori
pubblici.
L’applicazione di tale ritenuta è un ingiustificato trattamento deteriore dei
dipendenti pubblici rispetto a quelli privati, i quali non sono
sottoposti a tale prelievo da parte del datore di lavoro; un trattamento lesivo
quindi che viola gli artt. 3 e 36 della Costituzione.
LA NOTIZIA
CATTIVA...
Il taglio agli stipendi dei magistrati e alle retribuzioni dei
dirigenti pubblici che superano i 90mila euro è
incostituzionale. Lo ha stabilito la Corte costituzionale che con la
sentenza 223/2012 boccia alcune norme contenute nella manovra correttiva varata
dal governo Berlusconi con il dl del 31 maggio 2010 n. 78, intitolato 'Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica'. La sentenza riguarda 26.472 tra dipendenti e manager (tra
cui 10 mila medici) per un ammontare di circa 23 milioni l'anno.
La Consulta blocca l'articolo 9 del decreto che dispone che a
decorrere dal primo gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 ''i trattamenti
economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale,
previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, siano
ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro,
nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro''.
La Consulta boccia
analogamente il comma 22 sempre dell'articolo 9, dove viene disposto che ai
magistrati non siano erogati, ''senza possibilita' di recupero, gli acconti
degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012'' e che
''per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per il 2014 e' pari alla misura
gia' prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene determinato
con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014''.
A giudizio della Corte le
disposizioni governative si pongono ''in evidente contrasto'' con gli articoli 3
e 53 della Costituzione, dove viene sancito come tutti i cittadini siano uguali
davanti alla legge e tutti siano tenuti a concorrere alla spesa pubblica in
ragione della loro capacità contributiva. Nella sentenza si legge inoltre che
''l'introduzione di una imposta speciale, sia pure transitoria ed eccezionale,
in relazione soltanto ai redditi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione viola, infatti, il principio della parita' di prelievo a parita'
di presupposto d'imposta economicamente
rilevante''.
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